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opera nel pieno rispetto delle norme inerenti il trattamento dei
dati personali e la tutela della privacy dei suoi utenti ed in particolare
rispetta le seguenti regole:
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art.
9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica
o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i
dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art.
10
Informazioni rese al momento della raccolta
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel
territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare
nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo
13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili (**).
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3.
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art.
11
Consenso
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e
se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
Art.
12
Casi di esclusione del consenso
1.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione
di misure precontrattuali adottate (*) su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell'interessato (***).
Art.
13
Diritti dell'interessato
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
Le
disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate
al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione
del comma 1 dell'articolo 7.
b)
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1)
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14
Limiti all'esercizio dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate
telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397. (*)
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica
le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art.
15
Sicurezza dei dati
1.I
dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
2.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati
con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Art.
16
Cessazione del trattamento dei dati
1.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2.
I dati possono essere:
a)
distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
3.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo
39, comma 1.
Art.
17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1.
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto
a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo
che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art.
18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art.
19
Incaricati del trattamento
1.
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art.
20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a)
con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
(*)
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti
del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra
società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate
sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati
sono stati raccolti;
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria,
nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti
e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato. (*)
2.
Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21
Divieto di comunicazione e diffusione
1.
Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
di cui all'articolo 7.
2.
Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3.
Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4.
La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art.
22
Dati sensibili
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis.
Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi
o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè
relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine
confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente
riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter.
Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria
ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria. (*)
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3.
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge,
e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione
ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis.
Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi
di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione
di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi
di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di
dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti
e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli
casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4.
I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante:(*)
a)
qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre
che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito
e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati; (****)
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere; (*)
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati
siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma
2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia
e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2. (*) |